Art. 7
1. Le Comunità montane, nell' ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Le domande di concessione degli aiuti vanno presentate alle Comunità montane di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno. Tali Enti provvedono a esercitare la vigilanza sull' osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 20/1992
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006