Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.
Art. 13
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6775 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la sperimentazione agraria per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.