Legge regionale 06 febbraio 1992, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13, coś come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.