Art. 14
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 30/1992
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992