Legge regionale 06 febbraio 1992, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 14
 
1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 10.541 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall' articolo 108 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dei disavanzi d' esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubblico locale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 30/1992
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992