Art. 13
1. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell' onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992