Legge regionale 06 febbraio 1992, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 13
 
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell' onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992