﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 05 febbraio 1992

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 116</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori economici(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,3.2.5., 3.4.1.  e 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' autorizzazione  della  spesa  complessiva  di  lire 2.645.940.000 per l' anno 1992, disposta dall' articolo  59, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità ivi previste, in  attuazione  del  Regolamento  n. 1401/86 del Consiglio della Comunità Europea del  6  maggio 1986, si intende data a fronte  della  maggiore  entrata  di pari importo complessivo iscritta sui  capitolo  574  e  575 dello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992. Le quote di spesa già  imputate  ai  capitoli corrispondenti ai capitoli 2841, 2927, 6288,  6290,  6292  e 6294 dello stato di previsione  della  spesa  dei  precitati bilanci, fanno  carico  rispettivamente  ai  capitoli  2859, 2860, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 del  medesimo  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È revocata la spesa di lire 800 milioni per   l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 61 della legge regionale  7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6773 dello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del  bilancio per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> È revocata la spesa di lire 5000 milioni per  l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 65, comma  7,  della  legge regionale n. 3/1990, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7286 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa di lire  3.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata  con   l' articolo  80,  comma  1,  della  legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di  lire  1.600 milioni per l' anno 1992 e lire 1.400 milioni  per   l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa di lire  4.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata con l' articolo  89  della  legge  regionale  n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire  2.000  milioni  per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il  relativo onere a carico del capitolo 1528 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire 18.000  milioni,  come  rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma  12,  della  legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> È  revocata  la  spesa  complessiva  di  lire  20.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  10.000  milioni  per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata  dall' articolo 88 della legge regionale n. 3/1990 per l' anno 1992 e  così rideterminata con l' articolo  71,  comma  13,  della  legge regionale n. 4/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1538 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992.</p></p></body></html>