1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'
articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'
articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell' ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.