Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 28
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 30
 Servizi socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4754 ed il capitolo 4767 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992.
4. In attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell' ambito dell' azione programmatica inerente la formazione professionale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e relativo allegato 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, società ed associazioni qualificati nel settore finanziamenti per l' attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4768 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 88, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 31
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.600 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 6.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.