Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 9/2011
2 Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 119
 Interventi per la liquidazione della società
<< Udine '90 >> (programma 0.6.1.)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società << Udine '90 >> Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell' oggetto sociale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell' articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell' Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta sul valore aggiunto e dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
2. L' operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l' anno 1992.
5. IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Gli introiti derivanti dall' applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 124
1. L' Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 127
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilità di accesso a impianti di smaltimento e non più necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.
Art. 129

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 130

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 131

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 41/2017
Art. 132
1. All' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la parola << Trieste >> è aggiunta la locuzione << , nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo >>.
Art. 133

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 134

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 35/1992
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 135

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 136
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.
Art. 137

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 138
1. Nel testo dell' articolo 61, comma 4, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la locuzione << di cui all' articolo 30, comma 1, >> è sostituita dalla locuzione << di cui all' articolo 30, comma 3, >>.
Art. 140
1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, limitatamente all' anno 1992, non trova applicazione il termine di cui al comma 3 dell' articolo medesimo. La domanda per la concessione dei contributi al costituendo Consorzio per la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia è presentata alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici entro sessanta giorni dalla costituzione del Consorzio predetto.