Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 94
 Contributi pluriennali alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 500 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, č autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni medesimi.