Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 87
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalitā previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, č autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La domanda per la concessione della garanzia č corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' ente o la societā disposte l' assunzione del mutuo, nella quale č motivata l' impossibilitā a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalitā previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l' anno 2003.

17. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 7 interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 9 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 30/1992
3 Comma 10 sostituito da art. 92, comma 2, L. R. 30/1992
4 Comma 14 sostituito da art. 92, comma 3, L. R. 30/1992
5 Comma 7 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6 Comma 8 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7 Comma 11 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002