Art. 8
Carta tecnica regionale
(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e dall'
articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.