Art. 62
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitą previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, - dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall'
articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992, di lire 3.000 milioni nell' anno 1993 e di lire 5.000 milioni nell' anno 1994.
2. Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992;
b) lire 4.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001;
d) lire 8.000 milioni per l' anno 2002;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2003.
3. L' onere complessivo di lire 14.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.