Art. 57
Rimboschimento zone agricole dismesse
(programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, l' Amministrazione regionale cura la predisposizione e l' attuazione di un programma finalizzato alla produzione di piantine forestali per il rimboschimento delle zone agricole dismesse dalla produzione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.