Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 30
 Servizi socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, č autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4754 ed il capitolo 4767 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992.
4. In attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell' ambito dell' azione programmatica inerente la formazione professionale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e relativo allegato 4, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ad enti, societā ed associazioni qualificati nel settore finanziamenti per l' attivitā di formazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.
5. Per le finalitā previste dal comma 4 č autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4768 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 88, comma 1, L. R. 30/1992