Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 29
Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 17, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72
, come sostituito dall'
articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21
, è autorizzata la spesa lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.