Art. 20
Interventi degli Enti locali
per le sedi delle Forze dell' ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall'
articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.