Art. 2
Trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 10/1988, - la somma complessiva di lire 102.000 milioni per l' anno 1992, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell' anno 1992, la spesa complessiva di lire 102.000 milioni, di cui:
a) lire 50.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
3. Il predetto onere complessivo di lire 102.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.