Art. 14
Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitą previste dagli articoli 88 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 10.000 milioni ciascuno.
2. Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2013.
3. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.