2. I finanziamenti straordinari disposti dall'
articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attivitā minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.