Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 136
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) č sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attivitā minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.