1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilitą di accesso a impianti di smaltimento e non pił necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.