Art. 120
Contributo straordinario all' Ente regionale teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale teatrale, di cui all'
articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 700 milioni, al fine di ripianare le passività derivanti dagli oneri sostenuti per la realizzazione dell' edizione 1991 del << Mittelfest >>, effettuatasi, nell' ambito delle iniziative previste della << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all'
articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura. L' Ente regionale teatrale è tenuto a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.