Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 111
 Riautorizzazione di spese finanziate con mutuo
nei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
17. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
18. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.