Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 108
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.541 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 10.541 milioni fa carico al capitolo 3982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.