1. In relazione al disposto di cui all'
articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella
legge 22 dicembre 1990, n. 403, al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della
legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.