Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 106
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla << Societā ginnastica triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.