Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 1
 Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall' anno 1993, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:
a) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e al DPR 19 marzo 1990, n. 70;
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1993 e 1994, e finanziate, in attesa della revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall' articolo 52 dello Statuto speciale di autonomia e indicato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
c) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l' esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39;
d) maggiori finanziamenti per l' attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell' elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.