Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 83
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 87
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' ente o la società disposte l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l' anno 2003.

17. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 7 interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 9 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 30/1992
3 Comma 10 sostituito da art. 92, comma 2, L. R. 30/1992
4 Comma 14 sostituito da art. 92, comma 3, L. R. 30/1992
5 Comma 7 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6 Comma 8 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7 Comma 11 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale, n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 9.
11. Per le finalità previste dal comma 9 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

13. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 15.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 300 milioni.
18. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
19. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
20. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 15 da art. 93, comma 1, L. R. 30/1992
2 Parole aggiunte al comma 9 da art. 103, comma 1, L. R. 47/1993
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 104, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 93

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 94
 Contributi pluriennali alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 500 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni medesimi.
Art. 95
 Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.