Art. 60
Interventi a favore della Friulia - Lis SpA
nelle zone montane
(programma 3.2.1.)
1. Al fine di promuovere iniziative aventi ad oggetto l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere una o più unità produttive le cui dimensioni rientrino nei limiti di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA, Friulia - Lis SpA, contributi in conto capitale fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale dell' industria di un programma inerente agli interventi di cui al comma 1 e dal preventivo di spesa ad esso relativo.
3. La società è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa sull' impiego del contributo di cui al comma 1, e di un rendiconto delle spese sostenute.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.