Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 105
Calamità naturali
(programma 1.2.2.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 6 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12
, come inserito dall'
articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1968, n. 17
, e sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 16
, ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Ravascletto un finanziamento straordinario di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2.
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.