Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

CAPO VI

Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie.Ulteriori incentivi alle imprese industrialiper l' utilizzo dei servizi reali

Art. 17

Centro regionale serviziper le piccole e medie imprese industriali

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all' utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l' utilizzo dei << servizi Eurosportello >> nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;

b) favorire l' attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità europea;

c) promuovere l' adozione di tecniche innovative in materia di qualità;

d) promuovere e organizzare l' applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;

e) promuovere l' attività di ricerca nel settore dell' informatica tecnica e gestionale;

f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale - BIC Trieste SpA e con il Centro regionale per l' innovazione tecnologica - CERIT SpA di Pordenone.

f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.

(1)

Note:

Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 39, L. R. 11/2011

Art. 18

Interventi regionali di sostegno

1. Per le finalità di cui all' articolo 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 17;

b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell' articolo 17.

b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).

(1)(2)(3)

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:

a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;

b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;

c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006.

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013