﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 gennaio 1992

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina   della    programmazione    della    politica industriale. Nuove norme  e  provvedimenti  di  modifica  ed integrazione degli strumenti di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO XII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Provvedimenti per le piccole imprese edili</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sostegno alle operazioni di cessione di crediti</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di conseguire l' obiettivo  di  rafforzare  la struttura  industriale  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  nel settore  dell' edilizia,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al  presente Capo  operazioni  di  cessione  dei  crediti  vantati  dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa,  aventi sede legale nel Friuli - Venezia Giulia nei confronti  degli enti pubblici  territoriali  e  loro  consorzi  nonché  nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le  sole  opere edili ed  impiantistiche  delle  strutture  ospedaliere  del Friuli - Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In ogni caso la cessione  del  credito  derivante  dal contratto di appalto  deve  essere  accettata  dal  debitore ceduto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma  1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modalità attuative</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per     l' attuazione   degli   interventi   di   cui all' articolo 39,  l' Amministrazione  regionale  si  avvale della Friulia Factor  SpA,   secondo le  modalità  indicate nell' articolo 41, viene autorizzata  a  stipulare  apposita convenzione con enti e società operanti nel settore.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Costituzione di un fondo specialepresso la Friulia Factor SpA</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità   di   cui     all' articolo   39, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  costituire presso la Friulia Factor  SpA   un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto  di  mandato  alla  predetta società con contabilità separata. A tal fine  l' Assessore alle  finanze,  su  conforme  deliberazione   della   Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia  Factor SpA    una convenzione, per il conferimento del mandato, per la  disciplina  delle  modalità  di  funzionamento   e   di utilizzazione del fondo speciale, e  per  la  determinazione del valore massimo unitario nonché di  quello  annuo  delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del  regime dei tassi da applicare; in tale  convenzione  sono  altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione  del fondo stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  su proposta   dell' Assessore  alle  finanze,  conferisce  alla Friulia  Factor   SpA    mandato  di  provvedere,   mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare  gli  interventi  di cui all' articolo 39.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La Giunta regionale esercita, attraverso la  Direzione regionale degli  affari  finanziari  e  del  patrimonio,  la vigilanza sulla gestione del  fondo,  cui  si  applicano  le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Ad  avvenuta  attuazione  degli  interventi  di   cui all' articolo 39, l' Assessore  alle  finanze,  con  proprio decreto, dispone la cessazione del  fondo  e  stabilisce  le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.</p></p></p></body></html>