Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

CAPO XII

Provvedimenti per le piccole imprese edili

Art. 39

Sostegno alle operazioni di cessione di crediti

1. Al fine di conseguire l' obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia nel settore dell' edilizia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli - Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli - Venezia Giulia.

2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.

3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40

Modalità attuative

1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale si avvale della Friulia Factor SpA, secondo le modalità indicate nell' articolo 41, viene autorizzata a stipulare apposita convenzione con enti e società operanti nel settore.

Art. 41

Costituzione di un fondo specialepresso la Friulia Factor SpA

1. Per le finalità di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor SpA una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all' articolo 39.

3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.