﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 gennaio 1992

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina   della    programmazione    della    politica industriale. Nuove norme  e  provvedimenti  di  modifica  ed integrazione degli strumenti di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO XI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica e integrazioni al Capo VIdella legge regionale 3 giugno 1978, n. 47</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica all' articolo 15della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come  sostituito   dall' articolo  7  della  legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alle imprese industriali che intendono attivare  o modificare  processi  ed  impianti  produttivi  al  fine  di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui,  rifiuti ed emissioni  prodotti  o   l' inquinamento  acustico  o  di migliorare   qualitativamente     l' ambiente   di   lavoro, contributi  fino  al  quaranta   per   cento   della   spesa riconosciuta ammissibile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere  contributi  per  gli  interventi  finalizzati  al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze  adoperate nelle attività produttive o residuate dalle  medesime,  ivi comprese  quelle  relative  alle  imprese  agricole  e   per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e  smaltimento  delle  sostanze   nelle   attività   stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al  comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:<p style="text-align: justify;">a) per interventi di adeguamento di impianti di  depurazione    e di pretrattamento, ivi  compresi  quelli  in  corso  di    realizzazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della    presente  legge,  atti  a  rendere  gli  scarichi  idrici    rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n.  19,    recante   &lt;&lt;    Norme   per   la   tutela   delle    acque    dell' inquinamento   &gt;&gt;   e   per   la   realizzazione   o    l' adeguamento di  strutture  di  raccolta,  trattamento,    smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi    depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico  può    essere  perseguito  anche   mediante   pretrattamenti   o    recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;</p><p style="text-align: justify;">b) per la realizzazione o  l' adeguamento  di  strutture  di    raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo    di sostanze adoperate nel ciclo  produttivo  o  residuate    dal  medesimo  di  rifiuti  comunque   residuati   e   di    interventi finalizzati alla riduzione  dell' inquinamento    acustico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Con il termine &lt;&lt;  adeguamento  &gt;&gt; di cui  alle  lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del  processo  di depurazione o trattamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I contributi  di  cui  al  presente  articolo  possono essere concessi anche a favore  di  iniziative  promosse  da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.  &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 16della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come  sostituito   dall' articolo  8  della  legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di  favorire   l' attuazione  da  parte  delle imprese   industriali   della   regione   di   progetti   di riconversione o di rilocalizzazione di attività  produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo   ambientale,     l' Amministrazione   regionale    è autorizzata a concedere contributi fino al trentacinque  per cento della spesa riconosciuta ammissibile.  &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 17della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande per l' ottenimento dei  contributi  di  cui agli  articoli  15  e  16  vanno  inoltrate  alla  Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità  di  cui  al successivo regolamento di esecuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.  &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Abrogazione dell' articolo18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come integrato dall' articolo 9 della legge regionale  8 aprile 1982, n. 23, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Bonifica di aree industriali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere contributi a soggetti pubblici e  privati  per  la bonifica  di  are  a  destinazione   industriale   di   loro pertinenza, fino alla concorrenza  dell' ottanta  per  cento degli oneri derivanti dalla bonifica  delle  aree  medesime, sempreché l' inquinamento non derivi  dalla  violazione  di norme da parte del soggetto beneficiario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le domande per  l' ottenimento  dei  contributi  vanno inoltrate alla Direzione regionale  dell' ambiente,  secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento.  I contributi vengono deliberati  dalla  Giunta  regionale,  su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.</p></p></p></body></html>