﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 gennaio 1992

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina   della    programmazione    della    politica industriale. Nuove norme  e  provvedimenti  di  modifica  ed integrazione degli strumenti di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 1della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le lettere a) e b) del primo comma   dell' articolo  1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come  modificata dall' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:            <p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  a) mediante partecipazioni,  con  obbligo  di  smobilizzo    entro dieci anni, in società per  azioni  e  società  a    responsabilità   limitata,   già   costituite   o    da    costituire,  che  svolgano,  nel  territorio   regionale,    attività in  armonia  con  le  priorità  enunciate  nei    programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni    possono riguardare anche imprese che operano al di  fuori    del territorio regionale nei seguenti casi:</p><p style="text-align: justify;">1) qualora si  tratti  di  società  svolgenti  attività       finanziaria o di servizio alle imprese e l' intervento       sia finalizzato alla realizzazione di programmi  o  al       conseguimento di obiettivi di specifico interesse  per       il contesto economico regionale;</p><p style="text-align: justify;">2) qualora  si  tratti   di   società   miste   operanti       all' estero, nella  quali  siano  interessate  imprese       avente  stabile  e   prevalente   organizzazione   nel       territorio  regionale,  con  una  partecipazione   non       inferiore al cinquanta per cento, tenuto  conto  anche       di quella  della  società  finanziaria  di  cui  alla       presente legge;</p><p style="text-align: justify;">b) mediante assistenza finanziaria alle  società  predette,    nonché anche  tramite  la  Finanziaria  regionale  della    cooperazione Finreco scrl, alle  società  cooperative  a    responsabilità  limitata  iscritte  nella  categoria  &lt;&lt;     produzione e  lavoro   &gt;&gt;  del  Registro  regionale  delle    cooperative di cui all' articolo 3 della legge  regionale    20 novembre 1982,  n.  79,  classificate  ai  fini  della    codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di    attività  dal  numero  2  al  numero  5  compresi  e  in    relazione  all' avvio,  da  parte  delle  stesse,  di  un    programma di incremento del netto patrimoniale;  &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>