Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 52

Regolamenti di esecuzione

1. Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, appositi regolamenti di esecuzione relativi:

a) all' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 19 della presente legge;

b) all' articolo 13 della presente legge;

c) al Capo VIII della presente legge;

d) all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 28 della presente legge;

e) al Capo XI della presente legge.