Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 49

Anticipazioni del contributo

1. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al cinquanta per cento dell' ammontare del contributo previsto dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa può avere luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.