Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 42

Modifiche degli articoli 6, 8 e 9della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

1. All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, la parola << destinate >> è sostituita dalla parola << destinati >>.

2. Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

<< 2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

3. I commi 1 e 2 dell' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

<< 1. Gli aiuti all' investimento a favore delle imprese di cui all' articolo 1, sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale, non possono superare cumulativamente l' intensità del quindici per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull' intero territorio regionale. Detti aiuti possono raggiungere un' ulteriore intensità del dieci per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia. >>.