Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 36

Modifica dell' articolo 17della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

(1)

1. L' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

<< Art. 17

1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.

2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria. >>.

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.