Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 30

Compiti dell' Agenzia

1. L' oggetto sociale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;

b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l' Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.