Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 14

Modifica dell' articolo 1della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25

1. L' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite successivamente all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati. >>.