﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 gennaio 1992

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina   della    programmazione    della    politica industriale. Nuove norme  e  provvedimenti  di  modifica  ed integrazione degli strumenti di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione degli articoli 4 e 5della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il primo comma dell' articolo 4 della legge  regionale 6  dicembre  1976,  n.   63   e   successive   modifiche   e integrazioni, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Le domande di contributo devono  essere  presentate  alla Direzione  regionale   dell' industria  per  il  tramite  di aziende od istituti di credito operanti  nella  regione  per conto delle società che effettuino operazioni di  locazione finanziaria o per il tramite  della  Friulia  -  Lis     SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione  del contratto di locazione finanziaria.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il primo comma dell' articolo 5 della legge  regionale 6  dicembre  1976,  n.   63   e   successive   modifiche   e integrazioni, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  I contributi previsti  dal  presente  Capo  sono  versati direttamente  alla   società   di   locazione   finanziaria interessata,  sul  conto  corrente  bancario  della   stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito  locali.  La società  di   locazione   finanziaria   deve   accreditarli all' impresa    beneficiaria    entro    quindici     giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale  dell' industria.  Il mancato  adempimento  costituisce  titolo  impeditivo   alla instaurazione  di  nuovi  rapporti  tra   l' Amministrazione regionale  e  la   società   di    locazione    finanziaria inadempiente.  &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>