Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
CAPO XV
 Norme transitorie finali
Art. 44
2. La lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:
<< a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l' acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi; >>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 46
 Analisi degli effetti degli incentivi regionali
1. Ai fini dell' analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell' industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull' iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall' intervento sulla situazione economico - finanziaria, occupazionale e di mercato dell' azienda.
Art. 47
 Adempimenti delle imprese
1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell' istanza di intervento, oltre al bilancio dell' ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l' esposizione debitoria dell' azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 8/1993
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.