Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
CAPO XII
 Provvedimenti per le piccole imprese edili
Art. 41
 Costituzione di un fondo speciale
presso la Friulia Factor SpA
1. Per le finalità di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor SpA una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all' articolo 39.
4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.