Art. 51
Procedure per la liquidazione
e l' erogazione dei contributi
1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell' articolo 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell' azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.
2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell' articolo 43, a fronte della presentazione, da parte dell' impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l' effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.