1.
Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all' articolo 43 viene a cessare l' attivitą dei seguenti Comitati:
a) Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
b) Comitato tecnico di cui all' articolo 37 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
c) Comitato tecnico di cui all' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
d) Comitato consultivo di coordinamento di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.