1. Ai fini dell' analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla
legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell' industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull' iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall' intervento sulla situazione economico - finanziaria, occupazionale e di mercato dell' azienda.