Art. 4
Consultazione delle parti sociali
1. La Giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditoriali ed altre parti sociali interessate sul Programma regionale di politica industriale e sui relativi aggiornamenti.
2. La Giunta regionale indice, periodicamente, incontri con le predette organizzazioni finalizzati, tra l' altro, a verificare il grado di avanzamento e di attuazione del Programma regionale di politica industriale.