Art. 39
Sostegno alle operazioni di cessione di crediti
1. Al fine di conseguire l' obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia nel settore dell' edilizia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli - Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli - Venezia Giulia.
2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.
3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.