Art. 32
Concessioni di contributi
1. Al fine di sostenere l' avvio delle attivitā dell' Agenzia, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in misura non superiore al cinquanta per cento a sostegno delle iniziative rientranti negli oggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 30.