1.
Per l' espletamento dei suoi compiti l' Agenzia può, tra l' altro:
a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli - Venezia Giulia ed all' estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli - Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;
b) stipulare con i consorzi all' esportazione convenzioni per l' accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall' Agenzia.