Art. 24
(Contributi per l'internazionalizzazione)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attivitą del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attivitą economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 115, comma 1, L. R. 47/1993
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5 Articolo sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 3/2021